I punti chiave del decreto attuativo del 2017
I punti chiave del decreto attuativo n.368, che riconosce all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale il ruolo di “gestore unico” del regime di porto franco di Trieste, possono essere sintetizzati come segue.
– Attribuzione all’Autorità portuale del potere di modificare l’area dei punti franchi. Attualizza i principi contenuti nell’Allegato VIII agli artt.18-20. In conformità a quanto previsto negli articoli citati, il regolamento, intendendo la modifica del regime del porto franco come un provvedimento organizzativo necessario nell’interesse del traffico internazionale e dello sviluppo economico del porto, ha ritenuto coerente con tale impostazione, che tale valutazione dovesse concentrarsi in capo al presidente del porto quale soggetto istituzionalmente deputato alla gestione dei punti franchi. Almeno idealmente, il regime di Punto Franco potrebbe essere esteso a diverse aree in tutta la provincia di Trieste, con importanti ripercussioni sul potenziale attrattivo dell’intera zona. In generale, AdSP MAO diviene controllore e gestore dell’intero complesso (attuale e futuro) dei punti franchi, compresi quelli attualmente esistenti, come il Punto Franco Industriale.
– Attribuzione all’Autorità di Sistema Portuale del potere di autorizzare attività di manipolazione e/o trasformazione industriale nei punti franchi e di fornire informazioni agli investitori
Rappresenta il potere di riorganizzare le aree del Porto Franco per metterlo in grado di rispondere alle molteplici esigenze del commercio internazionale, prevedendo l’individuazione da un lato di aree specifiche da destinare ad attività dedicate alle attività industriali: es. stoccaggio, manipolazione, trasformazione, e dall’altro, di aree in cui concentrare le attività del settore della logistica legate in particolare al transito della merce. Le norme, d’altro canto, si allineano coerentemente con lo spirito della riforma che affida in via esclusiva alle autorità portuali e alle autorità dei porti regionali laddove istituite, le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
– Attribuzione all’autorità portuale del compito di potenziare i collegamenti ferroviari e di vigilare sul rispetto delle regole di utilizzo delle infrastrutture
Il dispositivo del decreto dà forma e contenuto al principio della libertà di accesso e di transito dell’Allegato VIII, da intendersi riferito non solo alle infrastrutture portuali ma soprattutto alle vie di accesso al porto.
– Attribuzione del compito della promozione/gestione dell’attività di formazione. Attiva una visione più ampia del ruolo di AdSP MAO come promotrice dello sviluppo e dell’innovazione.
Le caratteristiche del regime di favore nei punti franchi di Trieste
Il decreto attuativo del 2017 fornisce all’AdSP MAO la possibilità concreta di coordinare i processi necessari all’utilizzo efficace degli strumenti che l’allegato VIII e i decreti commissariali del 1953 e del 1959 avevano già disposto, come base normativa di un regime speciale caratterizzato da una duplice valenza:
– quella della franchigia doganale che consente ai punti franchi di essere terreno fertile per la realizzazione e lo sviluppo di poli logistici avanzati in cui è possibile fornire valore aggiunto alle semplici operazioni di carico/scarico delle merci;
– quella di favorire lo sviluppo di un porto inteso come punto portuale per il transito e per lo sviluppo di attività economica.
La franchigia doganale e l’”extradoganalità”
Il quadro giuridico sotteso alla franchigia doganale si completa con il richiamo al D.M. n. 1693/25, alle norme del codice doganale dell’Unione Europea, solamente e nella misura in cui sono applicabili, alla relativa prassi amministrativa, racchiusa nelle disposizioni di servizio per i punti franchi di Trieste, elaborata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale assetto normativo qualifica i punti franchi del porto di Trieste come territorio extradoganale, con le condizioni favorevoli riassunte nel seguito.
- Introduzione merce: le procedure doganali per l’introduzione della merce sono semplificate, in quanto per le merci non unionali non è richiesta la dichiarazione doganale; per merci unionali, l’operatore può scegliere se presentare la dichiarazione di esportazione o introdurle in un magazzino doganale.
- Esenzione da pagamenti per merci terze: vige l’esenzione dal pagamento del dazio, dell’IVA e delle misure di politica commerciale per le merci terze introdotte e per tutta la durata della loro permanenza nei punti franchi.
- Stoccaggio illimitato: la merce unionale e extra UE può essere stoccata senza limiti di tempo.
- Conservazione dell’origine: le merci extra UE introdotte possono conservare l’origine (anche preferenziale) a condizione che siano sottoposte a vigilanza doganale (a mezzo scritture contabili).
- Manipolazioni semplici e industriali: le merci extra UE e quelle unionali possono essere sottoposte a manipolazioni semplici o essere sottoposte a trasformazioni industriali;
- Introduzione come esportazione da UE: la merce unionale introdotta nel PF si considera esportata all’atto dell’ingresso nei punti franchi, in quanto territori extradoganali;
- Acquisizione dell’origine UE: la merce trasformata in Punto Franco acquisisce origine UE a condizione che siano rispettate le regole di origine;
- Acquisizione del “Made in”: la merce lavorata nei punti franchi può acquisire il “made in” a condizione che siano rispettate le regole in materia di origine non preferenziale;
- Credito doganale: all’atto dell’importazione delle merci, può essere utilizzato il credito doganale triestino che consente il differimento del pagamento del dazio, dell’IVA a 180 giorni dalla data dell’operazione doganale.
Il favore alle funzioni di transito
I caratteri essenziali del regime di Porto Franco a favore delle funzioni di porto di transito e di area per insediamento di attività logistiche e industriali, come attualmente configurate anche dopo l’approvazione del decreto del 2017 sono sintetizzati nel seguito.
- Diritti portuali agevolati: collegati al decreto interministeriale n. 339 del 1989 per la determinazione dei diritti portuali con aliquota agevolata.
- Esenzione diritti fissi sulla circolazione dei veicoli: collegata al decreto interministeriale del 17.01.81 e del 04.05.01 per la liberalizzazione dei trasporti delle merci in transito per l’Italia attraverso il Porto di Trieste L. 1146/59 (esenzione dal pagamento del diritto fisso sulla circolazione per gli autoveicoli e i rimorchi internazionali adibiti al trasporto internazionale di cose per trasporti da e per il territorio o il porto di Trieste).
- Accesso marittimo paritario: riconducibile all’art. 5 dell’Allegato VIII e all’art. 6 Decreto Commissariale n.29/55; art. 6 D.Comm. 53/59 (diritto di accesso in condizioni di assoluta parità alle navi di qualsiasi bandiera per il carico e lo scarico delle merci).
- Accesso ferroviario: collegato all’art. 3 p. 4 del “decreto attuativo” (2017). Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi ferroviari nel porto franco, tenuto conto del principio di libertà di transito, si garantisce la libertà di accesso a tutti i vettori ferroviari anche a mezzo di società strumentali, o l’assunzione di partecipazioni societarie, finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali funzionali allo sviluppo del sistema portuale.
Fondamenti giuridici per future possibili agevolazioni fiscali legate al regime di punto franco
In generale, oltre alle agevolazioni di punto franco, sopra specificate, le aziende che insistono nel sedime dei punti franchi del porto di Trieste godono di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana sia essa statale che regionale (FVG). Inoltre, a sostenere l’economicità della scelta dell’insediamento produttivo nelle aree dei punti franchi può contribuire la previsione dell’art. 3 Decreto Comm. Le n. 53/59 con cui si prevede che “I prodotti petroliferi e i combustibili destinati al consumo degli stabilimenti industriali sono ammessi all’esenzione del dazio doganale e della sovraimposta di confine se esteri e dal pagamento dell’imposta di fabbricazione se nazionali (esenzione accisa). L’energia elettrica comunque impiegata negli stabilimenti industriali è esente dal pagamento dell’accisa sull’energia elettrica”. Si reputa utile evidenziare che le modalità applicative di tale agevolazione sono al momento oggetto di approfondimento nelle sedi opportune.
Il rapporto di collaborazione con le dogane e il protocollo 2016
Il regime speciale applicabile ai punti franchi del Porto di Trieste, in particolare dopo l’approvazione del decreto del 2017, attribuisce a AdSP MAO compiti importanti di gestione e coordinamento per l’applicazione del regime stesso. Innanzitutto AdSP MAO è il soggetto chiamato ad “ingegnerizzare” i complessi processi per l’attuazione concreta dei principi sanciti dalle norme sul punto franco, in collaborazione con le altre istituzioni, a partire dalle autorità doganali. L’attività di sviluppo dei modelli e dei sistemi informativi “certificati” per gestire le movimentazioni fra le varie aree di punto franco (descritta in dettaglio nel Cap.8, dedicato al “porto digitale”) è fondamentale. Una gestione moderna dei punti franchi comporta che tutte le amministrazioni coinvolte negli scambi internazionali svolgano la propria missione istituzionale assicurando la migliore integrazione nel complesso delle attività connesse alla circolazione delle merci. Pertanto già da Giugno 2016, AdSP MAO e Agenzia delle Dogane, nella reciproca consapevolezza che l’intensificazione dei rapporti tra le istituzioni, si riverbera sulla maggiore competitività del tessuto imprenditoriale nazionale e locale nel panorama internazionale, hanno siglato un protocollo di intesa volto ad assicurare una intensificazione dei propri rapporti destinata, fra le altre cose, a dispiegare effetti sul percorso di valorizzazione delle opportunità dei punti franchi di Trieste. Oltre a questi compiti, AdSP MAO è chiamata a sviluppare e integrare fra loro ulteriori strumenti di impulso economico e di supporto all’insediamenti di attività produttive, al fine di raggiungere gli obiettivi che le sono propri, anche in collaborazione con altri soggetti del territorio. In generale, in un mondo nel quale i soggetti potenzialmente interessati ad utilizzare le risorse della regione portuale sono sempre più frequentemente di importanti dimensioni e operanti su mercati globali, l’offerta “territoriale” delle nuove Autorità di Sistema Portuale necessita di configurarsi il più possibile come un’offerta integrata, proprio per fornire alla domanda internazionale la possibilità di trovare in un unico soggetto la risposta alle proprie esigenze di terminalistica portuale, gestione intermodale e ferroviaria, localizzazione di attività logistiche integrate a quelle portuali, o anche di attività di stoccaggio e manipolazione merci nei punti franchi.
Verso un modello avanzato di “free zone”
Gli strumenti a disposizione dell’autorità di sistema, come sopra declinati, consentono pertanto di programmare un’organizzazione delle aree vincolate al regime internazionale di punto franco in modo che esse siano in grado di rispondere alle molteplici esigenze del commercio internazionale e, più in generale, al modello economico dei territori marittimi avanzati con opportunità di tipo “free zone”.
Le “free zones”, diffuse in molti paesi sia nelle aree in sviluppo che sviluppate, si sono tendenzialmente evolute dal modello originario di area in cui si concentravano processi produttivi per l’esportazione, utilizzando manodopera a basso costo e con scarso appoggio di tecnologia e un livello molto elevato di incentivi fiscali per attrarre investimenti stranieri, a quello evoluto di aree integrate alle infrastrutture portuali nelle quali un ruolo importante è svolto da servizi logistici e distributivi uniti ad attività di cosiddetto “quasi manufacturing”. In questo quadro, le “free zones marittime” di successo tendono a superare le modalità tradizionali di creazione della competitività, basate sui puri costi, diventando contesti nei quali è possibile realizzare processi (“prodotto-servizio”) più avanzati sul piano delle qualità. Pertanto, partendo dal presupposto secondo il quale le zone franche possono svolgere un ruolo dinamico nello sviluppo degli stati e dei territori qualora risultino compatibili con obiettivi ampi, quali ad esempio quelli del WTO e dell’UE, è opportuno e necessario che a livello di concreti percorsi realizzativi, una “zona franca”, soprattutto in un contesto avanzato come quello italiano, sia concepita in modo da essere in grado di fornire servizi di alta qualità a supporto di modelli avanzati di insediamento. Una tale concezione risponde ai principi ispiratori più profondi dell’Allegato VIII così come alle consuetudini internazionali dei Porti Franchi, la concentrazione nelle aree franche internazionali di moderna concezione, delle attività industriali, logistiche orientate al soddisfacimento del transhipment e dell’import/export, direzionali, bancarie, assicurative, formative, divulgative quali:
– promozione e sviluppo e applicazione delle nuove tecnologie “ICT”;
– promozione dell’attività di esportazione di beni e servizi;
– promozione di attività per l’attrazione di investimenti;
– sviluppo e gestione di siti industriali e terreni;
– promozione di attività per il trasferimento di tecnologie, condivisione di know-how tra imprese, progettazione, marketing;
– promozione e concentrazione di attività di logistica;
– promozione e realizzazione di attività scientifica di alta specializzazione.
Lo scopo è quello di creare un ambiente in cui il settore privato possa essere messo nelle condizioni di utilizzare efficacemente i propri fattori interni per produrre prodotti e servizi destinati all’esportazione e che siano competitivi a livello internazionale.